terre e rocce da scavo
Il Consiglio Federale Snpa ha approvato le “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”: un manuale utilizzato nelle valutazioni del personale Arpal, ispirato al DPR n. 120 del 13/06/2017 che stabilisce la nuova disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo, in vigore dal 22/08/2017.
Il regolamento riunisce in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti abrogando sia il DM 161/2012 sia l’art. 41bis del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013.
Regolamenta inoltre l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) e le terre e rocce provenienti dai siti oggetto di bonifica e introduce infine un apposito regime per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.
Alla luce di tale regolamento, la situazione che si viene a delineare per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo II del DPR (art. 8-19). Per tali tipologie è prevista la presentazione di un Piano di Utilizzo il cui iter procedimentale è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli di cui sopra.
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del DPR (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività non soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dal Capo IV del DPR che richiama gli art. 20 e 21. Pertanto, anche per queste tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.
Nelle disposizioni transitorie vengono fatti salvi i piani di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del regolamento che quindi restano disciplinati dalla previgente normativa; i progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati da quest’ultima, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dal 22/08/2017, il piano di utilizzo o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del nuovo regolamento.
L’art. 4 del DPR 120/2017 stabilisce i requisiti generali affinchè le terre e rocce da scavo possano essere sottoposte al regime dei sottoprodotti.
Per i cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA la sussistenza di tali requisiti è attestata attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la modulistica riportata in Allegato 6.
La dichiarazione deve essere presentata, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
L’art. 7 del DPR stabilisce che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere attestato entro il termine di validità della dichiarazione con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’Allegato 8 all’Arpa competente per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto.
Per quanto riguarda ARPAL la dichiarazione iniziale e la dichiarazione di fine utilizzo, firmata e con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto dichiarante, deve essere presentata alla sede Arpal territorialmente competente, trasmessa via PEC al seguente indirizzo: o consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo della competente sede territoriale Arpal.
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IN PRECEDENZA...
La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. “Decreto del fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa di riferimento in materia di gestione dei materiali da scavo.
Alla luce di tali disposizioni, la situazione che si viene a delineare per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:
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applicazione del Regolamento di cui al D.M. 161/2012 per i materiali da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);
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applicazione dell’art. 41bis del D.L. 69/2013, convertito con legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, in tutti i casi, indipendentemente dalla volumetria del materiale scavato, per i materiali da scavo che provengono da attività od opere non sottoposte a VIA o ad AIA.
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L’art. 41bis del D.L. 69/2013 prevede che i materiali da scavo possano essere sottoposti al regime dei sottoprodotti se il produttore dimostra che:
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la destinazione del riutilizzo sia certa e determinata, anche presso più siti o cicli produttivi;
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in caso di recuperi, ripristini, rimodellamenti ecc., siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione con riferimento alla destinazione d’uso del sito di destinazione e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
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in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
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i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti, fatta eccezione per la normale pratica industriale e di cantiere.
Il rispetto delle condizioni di cui sopra deve essere attestato dal proponente/produttore attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all'Arpa territorialmente competente.
La Regione Liguria ha emanato la DGR n. 1423 del 15/11/2013 (pubblicata sul BURL n. 50 del 11/12/2013) “Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012 e del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013”. La DGR, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, che integrano e modificano le precedenti e definiscono un assetto completo del quadro legislativo della tematica, intende aggiornare gli indirizzi operativi regionali in materia di terre e rocce da scavo.
In Allegato 2 alla DGR è riportata la modulistica, predisposta da ARPA Liguria, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo dei materiali da scavo dal comma 1 dell’art. 41bis del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98.
Il modulo si compone di sei sezioni, nelle quali sono richieste le informazioni necessarie a permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni sopra esposte, indispensabili per poter assoggettare il materiale da scavo al regime dei sottoprodotti.
ARPAL effettua la verifica della correttezza formale e della completezza delle dichiarazioni pervenute entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione e, qualora vengano riscontrate irregolarità od omissioni, procede a richiedere integrazioni al soggetto dichiarante.
Il produttore/proponente ha piena facoltà di iniziare le attività di scavo una volta presentata la dichiarazione, consapevole tuttavia, nell’ambito della responsabilità che è tenuto ad assumere, così come insito nel procedimento di autocertificazione, che nel caso in cui non sia comprovato il rispetto di tutte e quattro le condizioni sopra individuate (art. 41bis c. 1 del D.L. 69/2013) il materiale scavato è un rifiuto con tutte le relative conseguenze sul piano tecnico-amministrativo.
Si sottolinea che, come richiesto dalla normativa, al momento della presentazione della dichiarazione le attività di scavo e di utilizzo devono essere già autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistico e igienico-sanitaria.
Infine, è opportuno precisare che il suolo non contaminato scavato nel corso di attività di costruzione e riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 41bis, e quindi non è oggetto di dichiarazione in quanto escluso dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e può essere gestito ai sensi di quanto previsto dall’art. 185 c. 1 lett. c) dello stesso decreto. Se invece il materiale, pur riutilizzato nello stesso sito, viene allocato temporaneamente in un deposito intermedio fuori dai confini del sito, in questo caso dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 41bis del D.L. 69/2013.
La dichiarazione per il riutilizzo dei materiali da scavo, firmata e con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto dichiarante, deve essere presentata al Dipartimento ARPAL territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.
A conclusione delle attività di riutilizzo dei materiali da scavo, il produttore deve darne comunicazione entro 30 giorni dal termine dei lavori sia al Dipartimento ARPAL territorialmente competente in riferimento al luogo di produzione sia all’ARPA competente rispetto al luogo di utilizzo (altro Dipartimento ARPAL o altra Agenzia Regionale nel caso di utilizzo fuori Liguria).
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse preferibilmente via PEC al seguente indirizzo: o con raccomandata A/R o consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del singolo Dipartimento provinciale ARPAL.
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Documentazione scaricabile:
- DGR n. 1423 del 15/11/2013 (pubblicata sul BURL n. 50 del 11/12/2013) “Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012 e del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013”
- Linee guida per la determinazione dei valori di fondo naturale di alcuni metalli e semimetalli nei suoli della Liguria
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